PARALLEL TEXTS
LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA |
THE
CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD |
LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA |
Preamble
|
PREAMBOLO |
The States Parties to the
present Convention,
|
Gli Stati parti alla
presente Convenzione |
Considering
that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the
United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and
inalienable rights of all members of the human family is the foundation of
freedom, justice and peace in the world, |
Considerando che, in
conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana
nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le
fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, |
Bearing in mind
that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed
their faith in fundamental human rights and in the dignity and worth of the
human person and have determined to promote social progress and better
standards of life in larger freedom, |
Tenendo presente che i
popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei
diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona
umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare
migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, |
Recognizing
that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights
and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed
that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein,
without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, property,
birth or other status, |
Riconoscendo che le Nazioni
Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti
internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno
convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le
libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o
di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di ogni altra circostanza, |
Recalling
that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has
proclaimed that childhood is entitled to special care and assistance,
|
Rammentando che nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno
proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza
particolari, |
Convinced
that the family, as the fundamental group of society and the natural
environment for the growth and well-being of all its members and
particularly children, should be afforded the necessary protection and
assistance so that it can fully assume its responsibilities within the
community, |
Convinti che la famiglia,
unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il
benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve
ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella collettività, |
Recognizing
that the child, for the full and harmonious development of his or her
personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of
happiness, love and understanding, |
Riconoscendo che il
fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità
deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e
di comprensione, |
Considering
that the child should be fully prepared to live an individual life in
society and brought up in the spirit of the ideals proclaimed in the Charter
of the United Nations and in particular in the spirit of peace, dignity,
tolerance, freedom, equality and solidarity, |
In considerazione del fatto
che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita
individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati
nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di
dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, |
Bearing in mind
that the need to extend particular care to the child has been stated in the
Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924 and in the Declaration
of the Rights of the Child adopted by the General Assembly on 20 November
1959 and recognized in the Universal Declaration of Human Rights, in the
International Covenant on Civil and Political Rights (in particular in
articles 23 and 24), in the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights (in particular in article 10) and in the statutes and
relevant instruments of specialized agencies and international organizations
concerned with the welfare of children, ' |
Tenendo presente che la
necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata
enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo
e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea
Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici | in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali | in particolare all’art.
10 | e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate
e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del
fanciullo, |
Bearing in mind
that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, "the
child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special
safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well
as after birth", |
Tenendo presente che, come
indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a causa
della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una
protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale
appropriata, sia prima che dopo la nascita, |
Recalling
the provisions of the Declaration on Social and Legal Principles relating to
the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster
Placement and Adoption Nationally and Internationally; the United Nations
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The
Beijing Rules) ; and the Declaration on the Protection of Women and Children
in Emergency and Armed Conflict, |
Rammentando le disposizioni
della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla
protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il
profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a
livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime delle
Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole
di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei
fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, |
Recognizing
that, in all countries in the world, there are children living in
exceptionally difficult conditions and that such children need special
consideration, |
Riconoscendo che vi sono in
tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente
difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione, |
Taking due account
of the importance of the traditions and cultural values of each people for
the protection and harmonious development of the child, |
Tenendo debitamente conto
dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo
per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, |
Recognizing
the importance of international co-operation for improving the living
conditions of children in every country, in particular in the developing
countries, |
Riconoscendo l’importanza
della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di
vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di
sviluppo, |
Have agreed as follows:
|
Hanno convenuto quanto
segue: |
Part I
|
PRIMA PARTE |
Article 1 |
Articolo 1 |
For the purposes of the present
Convention, a child means every human being below the age of eighteen years
unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.
|
Ai sensi della presente Convenzione si
intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a
diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della
legislazione applicabile. |
Article 2 |
Articolo 2
|
1. States Parties shall respect
and ensure the rights set forth in the present Convention to each child
within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective
of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex,
language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social
origin, property, disability, birth or other status. |
1.
Gli Stati parti si impegnano a
rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a
ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di
sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei
suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica
o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla
loro nascita o da ogni altra circostanza. |
2. States Parties shall take
all appropriate measures to ensure that the child is protected against all
forms of discrimination or punishment on the basis of the status,
activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal
guardians, or family members. |
2.
Gli Stati parti adottano tutti i
provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato
contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione
sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi
genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. |
Article 3 |
Articolo 3
|
1. In all actions concerning
children, whether undertaken by public or private social welfare
institutions, courts of law, administrative authorities or legislative
bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.
|
1. In tutte le decisioni
relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private
di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli
organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente. |
2. States Parties undertake to
ensure the child such protection and care as is necessary for his or her
well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents,
legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her,
and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative
measures. |
2. Gli Stati parti si
impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al
suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori,
dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e
a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi
appropriati. |
3. States Parties shall ensure
that the institutions, services and facilities responsible for the care or
protection of children shall conform with the standards established by
competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the
number and suitability of their staff, as well as competent supervision.
|
3. Gli Stati parti vigilano
affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la
responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia
conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare
nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e
la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato
controllo. |
Article 4 |
Articolo 4
|
States Parties shall undertake
all appropriate legislative, administrative and other measures for the
implementation of the rights recognized in the present Convention. With
regard to economic, social and cultural rights, States Parties shall
undertake such measures to the maximum extent of their available resources
and, where needed, within the framework of international co-operation.
|
Gli Stati parti si
impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e
altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente
Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi
adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono
e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale. |
Article 5 |
Articolo 5
|
States Parties shall respect
the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the
members of the extended family or community as provided for by local custom,
legal guardians or other persons legally responsible for the child, to
provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child,
appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the
rights recognized in the present Convention. |
Gli Stati parti rispettano
la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei
membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli
usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del
fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo
delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione. |
Article 6 |
Articolo 6
|
1. States Parties recognize
that every child has the inherent right to life. |
1. Gli Stati parti
riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. |
2. States Parties shall ensure
to the maximum extent possible the survival and development of the child.
|
2. Gli Stati parti
assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo
del fanciullo. |
Article 7 |
Articolo 7
|
1. The child shall be
registered immediately after birth and shall have the right from birth to a
name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right
to know and be cared for by his or her parents. |
1. Il fanciullo è
registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha
diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. |
2. States Parties shall ensure
the implementation of these rights in accordance with their national law and
their obligations under the relevant international instruments in this
field, in particular where the child would otherwise be stateless.
|
2. Gli Stati parti vigilano
affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione
nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti
internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se
ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide. |
Article 8 |
Articolo 8
|
1. States Parties undertake to
respect the right of the child to preserve his or her identity, including
nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful
interference. |
1. Gli Stati parti si
impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria
identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni
familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. |
2. Where a child is illegally
deprived of some or all of the elements of his or her identity, States
Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to
re-establishing speedily his or her identity. |
2. Se un fanciullo è
illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di
alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e
protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente
possibile. |
Article 9 |
Articolo 9
|
1. States Parties shall ensure
that a child shall not be separated from his or her parents against their
will, except when competent authorities subject to judicial review
determine, in accordance with applicable law and procedures, that such
separation is necessary for the best interests of the child. Such
determination may be necessary in a particular case such as one involving
abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are
living separately and a decision must be made as to the child's place of
residence. |
1. Gli Stati parti vigilano
affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro
volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di
revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili,
che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo.
Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il
fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa
riguardo al luogo di residenza del fanciullo. |
2. In any proceedings pursuant
to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be given
an opportunity to participate in the proceedings and make their views known.
|
2. In tutti i casi previsti
al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono
avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le
loro opinioni. |
3. States Parties shall respect
the right of the child who is separated from one or both parents to maintain
personal relations and direct contact with both parents on a regular basis,
except if it is contrary to the child's best interests. |
3. Gli Stati parti
rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno
di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti
con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse
preminente del fanciullo. |
4. Where such separation
results from any action initiated by a State Party, such as the detention,
imprisonment, exile, deportation or death (including death arising from any
cause while the person is in the custody of the State) of one or both
parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the
parents, the child or, if appropriate, another member of the family with the
essential information concerning the whereabouts of the absent member(s) of
the family unless the provision of the information would be detrimental to
the well-being of the child. States Parties shall further ensure that the
submission of such a request shall of itself entail no adverse consequences
for the person(s) concerned. |
4. Se la separazione è il
risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione,
l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte,
quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i
genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro
richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro
della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si
trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali
informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli
Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non
comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le
persone interessate. |
Article
10 |
Articolo 10 |
1. In accordance with the
obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, applications by a
child or his or her parents to enter or leave a State Party for the purpose
of family reunification shall be dealt with by States Parties in a positive,
humane and expeditious manner. States Parties shall further ensure that the
submission of such a request shall entail no adverse consequences for the
applicants and for the members of their family. |
1. In conformità con
l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art. 9,
ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di
entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento
familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e
diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di
tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della
domanda e per i loro familiari. |
2. A child whose parents reside
in different States shall have the right to maintain on a regular basis,
save in exceptional circumstances personal relations and direct contacts
with both parents. Towards that end and in accordance with the obligation of
States Parties under article 9, paragraph 1, States Parties shall respect
the right of the child and his or her parents to leave any country,
including their own and to enter their own country. The right to leave any
country shall be subject only to such restrictions as are prescribed by law
and which are necessary to protect the national security, public order
(ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others
and are consistent with the other rights recognized in the present
Convention. |
2. Un fanciullo i cui
genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti
personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve
circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con l’obbligo
incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati
parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare
ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto
di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni
stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della
sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri
diritti riconosciuti nella presente Convenzione. |
Article
11 |
Articolo 11
|
1. States Parties shall take
measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad.
|
1. Gli Stati parti adottano
provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di
fanciulli all’estero. |
2. To this end, States Parties
shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or
accession to existing agreements. |
2. A tal fine, gli Stati
parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali
oppure l’adesione ad accordi esistenti. |
Article
12 |
Articolo 12
|
1. States Parties shall assure
to the child who is capable of forming his or her own views the right to
express those views freely in all matters affecting the child, the views of
the child being given due weight in accordance with the age and maturity of
the child. |
1. Gli Stati parti
garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere
liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni
del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto
della sua età e del suo grado di maturità. |
2. For this purpose, the child
shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial
and administrative proceedings affecting the child, either directly, or
through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with
the procedural rules of national law. |
2. A tal fine, si darà in
particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni
procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente,
sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera
compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. |
Article
13 |
Articolo 13
|
1. The child shall have the
right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek,
receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of
frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or
through any other media of the child's choice. |
1. Il fanciullo ha diritto
alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di
ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o
artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. |
2. The exercise of this right
may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are
provided by law and are necessary: |
2. L’esercizio di questo
diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite
dalla legge e che sono necessarie: |
(a) For respect of the rights
or reputations of others; or |
a) al rispetto dei diritti
o della reputazione altrui; oppure |
(b) For the protection of
national security or of public order (ordre public), or of public health or
morals. |
b) alla salvaguardia della
sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche. |
Article
14 |
Articolo 14
|
1. States Parties shall respect
the right of the child to freedom of thought, conscience and religion.
|
1. Gli Stati parti
rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione. |
2. States Parties shall respect
the rights and duties of the parents and, when applicable, legal guardians,
to provide direction to the child in the exercise of his or her right in a
manner consistent with the evolving capacities of the child. |
2. Gli Stati parti
rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei
tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato
diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. |
3. Freedom to manifest one's
religion or beliefs may be subject only to such limitations as are
prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health
or morals, or the fundamental rights and freedoms of others. |
3. La libertà di
manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta
unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del
mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e
della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali
dell’uomo. |
Article
15 |
Articolo 15 |
1. States Parties recognize the
rights of the child to freedom of association and to freedom of peaceful
assembly. |
1. Gli Stati parti
riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla
libertà di riunirsi pacificamente. |
2. No restrictions may be
placed on the exercise of these rights other than those imposed in
conformity with the law and which are necessary in a democratic society in
the interests of national security or public safety, public order (ordre
public), the protection of public health or morals or the protection of the
rights and freedoms of others. |
2. L’esercizio di tali
diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla
legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza
nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la
sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui. |
Article
16 |
Articolo 16
|
1. No child shall be subjected
to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home
or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and
reputation. |
1. Nessun fanciullo sarà
oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di
affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. |
2. The child has the right to
the protection of the law against such interference or attacks.
|
2. Il fanciullo ha diritto
alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti. |
Article
17 |
Articolo 17
|
States Parties recognize the
important function performed by the mass media and shall ensure that the
child has access to information and material from a diversity of national
and international sources, especially those aimed at the promotion of his or
her social, spiritual and moral well-being and physical and mental health.
To this end, States Parties shall: |
Gli Stati parti riconoscono
l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il
fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da
fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a
promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua
salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: |
(a) Encourage the mass media to
disseminate information and material of social and cultural benefit to the
child and in accordance with the spirit of article 29; |
a) incoraggiano i mass
media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e
culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;
|
(b) Encourage international
co-operation in the production, exchange and dissemination of such
information and material from a diversity of cultural, national and
international sources; |
b) incoraggiano la
cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di
divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti
culturali, nazionali e internazionali; |
(c) Encourage the production
and dissemination of children's books; |
c) incoraggiano la
produzione e la diffusione di libri per l’infanzia; |
(d) Encourage the mass media to
have particular regard to the linguistic needs of the child who belongs to a
minority group or who is indigenous; |
d) incoraggiano i mass
media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei
fanciulli appartenenti a un gruppo
minoritari o autoctoni; |
(e) Encourage the development
of appropriate guidelines for the protection of the child from information
and material injurious to his or her well-being, bearing in mind the
provisions of articles 13 and 18. |
e) favoriscono
l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il
fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere
in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18. |
Article
18 |
Articolo 18
|
1. States Parties shall use
their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents
have common responsibilities for the upbringing and development of the
child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary
responsibility for the upbringing and development of the child. The best
interests of the child will be their basic concern. |
1. Gli Stati parti faranno
del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il
quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto
riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La
responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo
incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali
i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del
fanciullo. |
2. For the purpose of
guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention,
States Parties shall render appropriate assistance to parents and legal
guardians in the performance of their child-rearing responsibilities and
shall ensure the development of institutions, facilities and services for
the care of children. |
2. Al fine di garantire e
di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati
parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali
nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il
fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi
incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. |
3. States Parties shall take
all appropriate measures to ensure that children of working parents have the
right to benefit from child-care services and facilities for which they are
eligible. |
3. Gli Stati parti adottano
ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori
lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di
assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari. |
Article
19 |
Articolo 19
|
1. States Parties shall take
all appropriate legislative, administrative, social and educational measures
to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury
or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation,
including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or
any other person who has the care of the child. |
1. Gli Stati parti adottano
ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare
il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità
fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è
affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale
(o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento. |
2. Such protective measures
should, as appropriate, include effective procedures for the establishment
of social programmes to provide necessary support for the child and for
those who have the care of the child, as well as for other forms of
prevention and for identification, reporting, referral, investigation,
treatment and follow-up of instances of child maltreatment described
heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement. |
2. Le suddette misure di
protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la
creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario
al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di
prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato,
dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di
maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere,
se necessario, procedure di intervento giudiziario. |
Article
20 |
Articolo 20
|
1. A child temporarily or
permanently deprived of his or her family environment, or in whose own best
interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled
to special protection and assistance provided by the State. |
1. Ogni fanciullo il quale
è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare
oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio
interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. |
2. States Parties shall in
accordance with their national laws ensure alternative care for such a
child. |
2. Gli Stati parti
prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con
la loro legislazione nazionale. |
3. Such care could include,
inter alia, foster placement, kafalah of Islamic law, adoption or if
necessary placement in suitable institutions for the care of children. When
considering solutions, due regard shall be paid to the desirability of
continuity in a child's upbringing and to the child's ethnic, religious,
cultural and linguistic background. |
3. Tale protezione
sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento
familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di
necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia.
Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente
conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo,
nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. |
Article
21 |
Articolo 21
|
States Parties that recognize
and/or permit the system of adoption shall ensure that the best interests of
the child shall be the paramount consideration and they shall:
|
Gli Stati parti che
ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse superiore
del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:
|
(a)
Ensure that the adoption of a child is authorized only by competent
authorities who determine, in accordance with applicable law and procedures
and on the basis of all pertinent and reliable information, that the
adoption is permissible in view of the child's status concerning parents,
relatives and legal guardians and that, if required, the persons concerned
have given their informed consent to the adoption on the basis of such
counselling as may be necessary; |
a) vigilano affinché
l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le
quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili
e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che
l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del
bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che,
ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso
all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
|
(b) Recognize that
inter-country adoption may be considered as an alternative means of child's
care, if the child cannot be placed in a foster or an adoptive family or
cannot in any suitable manner be cared for in the child's country of origin;
|
b) riconoscono che
l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo
per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non
possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere
allevato in maniera adeguata nel paese d'origine; |
(c) Ensure that the child
concerned by inter-country adoption enjoys safeguards and standards
equivalent to those existing in the case of national adoption; |
c) vigilano, in caso di
adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e
di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
|
(d) Take all appropriate
measures to ensure that, in inter-country adoption, the placement does not
result in improper financial gain for those involved in it; |
d) adottano ogni adeguata
misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il
collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito
per le persone che ne sono responsabili; |
(e) Promote, where appropriate,
the objectives of the present article by concluding bilateral or
multilateral arrangements or agreements and endeavour, within this
framework, to ensure that the placement of the child in another country is
carried out by competent authorities or organs. |
e) perseguono le finalità
del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali
a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le
sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli
organi competenti. |
Article
22 |
Articolo 22
|
1. States Parties shall take
appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or
who is considered a refugee in accordance with applicable international or
domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by
his or her parents or by any other person, receive appropriate protection
and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth
in the present Convention and in other international human rights or
humanitarian instruments to which the said States are Parties.
|
1. Gli Stati parti adottano
misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto
di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e
delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa
beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per
consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della
presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai
diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti. |
2. For this purpose, States
Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any
efforts by the United Nations and other competent intergovernmental
organizations or non-governmental organizations co-operating with the United
Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or other
members of the family of any refugee child in order to obtain information
necessary for reunification with his or her family. In cases where no
parents or other members of the family can be found, the child shall be
accorded the same protection as any other child permanently or temporarily
deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in
the present Convention. |
2. A tal fine, gli Stati
parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi
compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre
organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano
con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i
fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o
altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le
informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre,
la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà
concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa
protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure
temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo. |
Article
23 |
Articolo 23
|
1. States Parties recognize
that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent
life, in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and
facilitate the child's active participation in the community. |
1. Gli Stati parti
riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono
condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro
dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva
partecipazione alla vita della comunità. |
2. States Parties recognize the
right of the disabled child to special care and shall encourage and ensure
the extension, subject to available resources, to the eligible child and
those responsible for his or her care, of assistance for which application
is made and which is appropriate to the child's condition and to the
circumstances of the parents or others caring for the child |
2. Gli Stati parti
riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure
speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse
disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in
possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia,
di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei
suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato. |
. 3. Recognizing the special
needs of a disabled child, assistance extended in accordance with paragraph
2 of the present article shall be provided free of charge, whenever
possible, taking into account the financial resources of the parents or
others caring for the child and shall be designed to ensure that the
disabled child has effective access to and receives education, training,
health care services, rehabilitation services, preparation for employment
and recreation opportunities in a manner conducive to the child's achieving
the fullest possible social integration and individual development,
including his or her cultural and spiritual development |
3. In considerazione delle
particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità
con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia
possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di
coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale
che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione,
alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione
al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi
in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il
loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale. |
4. States Parties shall
promote, in the spirit of international cooperation, the exchange of
appropriate information in the field of preventive health care and of
medical, psychological and functional treatment of disabled children,
including dissemination of and access to information concerning methods of
rehabilitation, education and vocational services, with the aim of enabling
States Parties to improve their capabilities and skills and to widen their
experience in these areas. In this regard, particular account shall be taken
of the needs of developing countries. |
4. In uno spirito di
cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di
informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del
trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche
mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di
riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a
tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie
capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A
tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via
di sviluppo. |
Article
24 |
Articolo 24
|
1. States Parties recognize the
right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of
health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of
health. States Parties shall strive to ensure that no child is deprived of
his or her right of access to such health care services. |
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute
possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si
sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere
accesso a tali servizi. |
2. States Parties shall pursue
full implementation of this right and, in particular, shall take appropriate
measures: |
2. Gli Stati parti si
sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in
particolare adottano ogni adeguato provvedimento per: |
(a) To diminish infant and
child mortality; |
a) diminuire la mortalità
tra i bambini lattanti e i fanciulli; |
(b) To ensure the provision of
necessary medical assistance and health care to all children with emphasis
on the development of primary health care; |
b) assicurare a tutti i
minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare
attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; |
(c) To combat disease and
malnutrition, including within the framework of primary health care,
through, inter alia, the application of readily available technology and
through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking-water,
taking into consideration the dangers and risks of environmental pollution;
|
c) lottare contro la
malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie
primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente
disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile,
tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente
naturale; |
(d) To ensure appropriate
pre-natal and post-natal health care for mothers; |
d) garantire alle madri
adeguate cure prenatali e postnatali; |
(e)
To ensure that all segments of society, in particular parents and children,
are informed, have access to education and are supported in the use of basic
knowledge of child health and nutrition, the advantages of breastfeeding,
hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents;
|
e) fare in modo che tutti i
gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano
informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi
dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e
sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro
di mettere in pratica tali informazioni; |
(f) To develop preventive
health care, guidance for parents and family planning education and
services. |
f) sviluppare le cure
sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in
materia di pianificazione familiare. |
3. States Parties shall take
all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional
practices prejudicial to the health of children. |
3. Gli Stati parti adottano
ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali
pregiudizievoli per la salute dei minori. |
4. States Parties undertake to
promote and encourage international co-operation with a view to achieving
progressively the full realization of the right recognized in the present
article. In this regard, particular account shall be taken of the needs of
developing countries. |
4. Gli Stati parti si
impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista
di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto
nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare
considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo. |
Article
25 |
Articolo 25
|
States Parties recognize the
right of a child who has been placed by the competent authorities for the
purposes of care, protection or treatment of his or her physical or mental
health, to a periodic review of the treatment provided to the child and all
other circumstances relevant to his or her placement. |
Gli Stati parti riconoscono
al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di
ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il
diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra
circostanza relativa alla sua collocazione. |
Article
26 |
Articolo 26
|
1. States Parties shall
recognize for every child the right to benefit from social security,
including social insurance and shall take the necessary measures to achieve
the full realization of this right in accordance with their national law.
|
1. Gli Stati parti
riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza
sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per
garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la
loro legislazione nazionale. |
2. The benefits should, where
appropriate, be granted, taking into account the resources and the
circumstances of the child and persons having responsibility for the
maintenance of the child, as well as any other consideration relevant to an
application for benefits made by or on behalf of the child. |
2. Le prestazioni, se
necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della
situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e
tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di
prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto. |
Article
27 |
Articolo 27
|
1. States Parties recognize the
right of every child to a standard of living adequate for the child's
physical, mental, spiritual, moral and social development. |
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente
per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e
sociale. |
2. The parent(s) or others
responsible for the child have the primary responsibility to secure, within
their abilities and financial capacities, the conditions of living necessary
for the child's development. |
2. Spetta ai genitori o ad
altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità
fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro
mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del
fanciullo. |
3. States Parties, in
accordance with national conditions and within their means, shall take
appropriate measures to assist parents and others responsible for the child
to implement this right and shall in case of need provide material
assistance and support programmes, particularly with regard to nutrition,
clothing and housing. |
3. Gli Stati parti adottano
adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e
compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone
aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del
caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per
quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio. |
4. States Parties shall take
all appropriate measures to secure the recovery of maintenance for the child
from the parents or other persons having financial responsibility for the
child, both within the State Party and from abroad. In particular, where the
person having financial responsibility for the child lives in a State
different from that of the child, States Parties shall promote the accession
to international agreements or the conclusion of such agreements, as well as
the making of other appropriate arrangements. |
4. Gli Stati parti adottano
ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del
fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una
responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o
all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che
ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno
Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono
l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi,
nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata. |
Article
28 |
Articolo 28
|
1. States Parties recognize the
right of the child to education and with a view to achieving this right
progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in
particular: |
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al
fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in
base all’uguaglianza delle possibilità: |
(a) Make primary education
compulsory and available free to all; |
a) rendono l'insegnamento
primario obbligatorio e gratuito per tutti; |
(b) Encourage the development
of different forms of secondary education, including general and vocational
education, make them available and accessible to every child and take
appropriate measures such as the introduction of free education and offering
financial assistance in case of need; |
b) incoraggiano
l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che
professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano
misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso di necessità; |
(c) Make higher education
accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means;
|
c) garantiscono a tutti
l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione
delle capacità di ognuno; |
(d) Make educational and
vocational information and guidance available and accessible to all
children; |
d) fanno in modo che
l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e
accessibili a ogni fanciullo; |
(e) Take measures to encourage
regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates.
|
e) adottano misure per
promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del
tasso di abbandono della scuola. |
2. States Parties shall take
all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in
a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with
the present Convention. |
2. Gli Stati parti adottano
ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica
sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto
essere umano e in conformità con la presente Convenzione. |
3. States Parties shall promote
and encourage international cooperation in matters relating to education, in
particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and
illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific and
technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular
account shall be taken of the needs of developing countries. |
3. Gli Stati parti
favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore
dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza
e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si
tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. |
Article
29 |
Articolo 29
|
1. States Parties agree that
the education of the child shall be directed to: |
1. Gli Stati parti
convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: |
(a) The development of the
child's personality, talents and mental and physical abilities to their
fullest potential; |
a) favorire lo sviluppo
della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle
sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; |
(b) The development of respect
for human rights and fundamental freedoms, and for the principles enshrined
in the Charter of the United Nations; |
b) sviluppare nel fanciullo
il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei
principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; |
(c) The development of respect
for the child's parents, his or her own cultural identity, language and
values, for the national values of the country in which the child is living,
the country from which he or she may originate, and for civilizations
different from his or her own; |
c) sviluppare nel fanciullo
il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei
suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel
quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse
dalla sua; |
(d) The preparation of the
child for responsible life in a free society, in the spirit of
understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all
peoples, ethnic, national and religious groups and persons of indigenous
origin; |
d) preparare il fanciullo
ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno
spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi
e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e
delle persone di origine autoctona; |
(e) The development of respect
for the natural environment. |
e) sviluppare nel fanciullo
il rispetto dell’ambiente naturale. |
2. No part of the present
article or article 28 shall be construed so as to interfere with the liberty
of individuals and bodies to establish and direct educational institutions,
subject always to the observance of the principle set forth in paragraph 1
of the present article and to the requirements that the education given in
such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid
down by the State. |
2. Nessuna disposizione del
presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla
libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni
didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del
presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali
istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato. |
Article
30 |
Articolo 30
|
In those States in which
ethnic, religious or linguistic minorities or persons of indigenous origin
exist, a child belonging to such a minority or who is indigenous shall not
be denied the right, in community with other members of his or her group, to
enjoy his or her own culture, to profess and practise his or her own
religion, or to use his or her own language. |
Negli Stati in cui esistono
minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine
autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze
non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di
professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria
lingua insieme agli altri membri del suo gruppo. |
Article 31 |
Articolo 31
|
1. States Parties recognize the
right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational
activities appropriate to the age of the child and to participate freely in
cultural life and the arts. |
1. Gli Stati parti
riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi
al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare
liberamente alla vita culturale ed artistica. |
2. States Parties shall respect
and promote the right of the child to participate fully in cultural and
artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal
opportunities for cultural, artistic, recreational and leisure activity.
|
2. Gli Stati parti
rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente
alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in
condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di
attività ricreative, artistiche e culturali. |
Article
32 |
Articolo 32
|
1. States Parties recognize the
right of the child to be protected from economic exploitation and from
performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the
child's education, or to be harmful to the child's health or physical,
mental, spiritual, moral or social development. |
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo
sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che
comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione
o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale o sociale. |
2. States Parties shall take
legislative, administrative, social and educational measures to ensure the
implementation of the present article. To this end and having regard to the
relevant provisions of other international instruments, States Parties shall
in particular: |
2. Gli Stati parti adottano
misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire
l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle
disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati
parti, in particolare: |
(a) Provide for a minimum age
or minimum ages for admission to employment; |
a) stabiliscono un’età
minima oppure età minime di ammissione all’impiego; |
(b) Provide for appropriate
regulation of the hours and conditions of employment; |
b) prevedono un’adeguata
regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego; |
(c) Provide for appropriate
penalties or other sanctions to ensure the effective enforcement of the
present article. |
c) prevedono pene o altre
sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente
articolo; |
Article 33 |
Articolo 33 |
States Parties shall take all
appropriate measures, including legislative, administrative, social and
educational measures, to protect children from the illicit use of narcotic
drugs and psychotropic substances as defined in the relevant international
treaties and to prevent the use of children in the illicit production and
trafficking of such substances. |
Gli Stati parti adottano
ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali
ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni
internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per
la produzione e il traffico illecito di queste sostanze. |
Article 34 |
Articolo 34
|
States Parties undertake to
protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse.
For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate
national, bilateral and multilateral measures to prevent: |
Gli Stati parti si
impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento
sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in
particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e
multilaterale per impedire: |
(a) The inducement or coercion
of a child to engage in any unlawful sexual activity; |
a) che dei fanciulli siano
incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
|
(b) The exploitative use of
children in prostitution or other unlawful sexual practices; |
b) che dei fanciulli siano
sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
|
(c) The exploitative use of
children in pornographic performances and materials. |
c) che dei fanciulli siano
sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere
pornografico. |
Article 35 |
Articolo 35
|
States Parties shall take all
appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the
abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any
form. |
Gli Stati parti adottano
ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale
per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque
fine e sotto qualsiasi forma. |
Article 36 |
Articolo 36
|
States Parties shall protect
the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects
of the child's welfare. |
Gli Stati parti proteggono
il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo
benessere in ogni suo aspetto. |
Article
37 |
Articolo 37
|
States Parties shall ensure
that: |
Gli Stati parti vigilano
affinché: |
(a) No child shall be subjected
to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of
release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen
years of age; |
a) nessun fanciullo sia
sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di
rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età
inferiore a diciotto anni; |
(b) No child shall be deprived
of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or
imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be
used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate
period of time; |
b) nessun fanciullo sia
privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la
detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in
conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e
avere la durata più breve possibile; |
(c) Every child deprived of
liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity
of the human person and in a manner which takes into account the needs of
persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty
shall be separated from adults unless it is considered in the child's best
interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his
or her family through correspondence and visits, save in exceptional
circumstances; |
c) ogni fanciullo privato
di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità
della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone
della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà
separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo
nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in
contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne
che in circostanze eccezionali; |
(d) Every child deprived of his
or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other
appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of
the deprivation of his or her liberty before a court or other competent,
independent and impartial authority and to a prompt decision on any such
action. |
d) i fanciulli privati di
libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza
giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di
contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale
o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione
sollecita sia adottata in materia. |
Article 38 |
Articolo 38
|
1. States Parties undertake to
respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law
applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.
|
1. Gli Stati parti si
impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario
internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui
protezione si estende ai fanciulli. |
2. States Parties shall take
all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age
of fifteen years do not take a direct part in hostilities. |
2. Gli Stati parti adottano
ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non
hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle
ostilità. |
3. States Parties shall refrain
from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years
into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained
the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen
years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are
oldest. |
3. Gli Stati parti si
astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha
raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di
quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di
arruolare con precedenza i più anziani. |
4. In accordance with their
obligations under international humanitarian law to protect the civilian
population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible
measures to ensure protection and care of children who are affected by an
armed conflict. |
4. In conformità con
l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di
proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati
parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli
coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di
protezione. |
Article 39 |
Articolo 39
|
States Parties shall take all
appropriate measures to promote physical and psychological recovery and
social reintegration of a child victim of: any form of neglect,
exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and
reintegration shall take place in an environment which fosters the health,
self-respect and dignity of the child. |
Gli Stati parti adottano
ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e
il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di
negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra
forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un
conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in
condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e
la dignità del fanciullo. |
Article 40 |
Articolo 40
|
1. States Parties recognize the
right of every child alleged as, accused of, or recognized as having
infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the
promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the
child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and
which takes into account the child's age and the desirability of promoting
the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in
society. |
1. Gli Stati parti
riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole
di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso
della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i
diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età
nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di
fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima. |
2. To this end and having
regard to the relevant provisions of international instruments, States
Parties shall, in particular, ensure that: |
2. A tal fine, e tenendo
conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli
Stati parti vigilano in particolare: |
(a) No child shall be alleged
as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason
of acts or omissions that were not prohibited by national or international
law at the time they were committed; |
a) affinché nessun
fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale
a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione
nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; |
(b) Every child alleged as or
accused of having infringed the penal law has at least the following
guarantees: |
b) affinché ogni fanciullo
sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti
garanzie: |
(i) To be presumed innocent
until proven guilty according to law; |
I - di essere ritenuto
innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
stabilita; |
(ii) To be informed promptly
and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through
his or her parents or legal guardians and to have legal or other appropriate
assistance in the preparation and presentation of his or her defence;
|
II - di essere
informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i
suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e
di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza
appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; |
(iii) To have the matter
determined without delay by a competent, independent and impartial authority
or judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of
legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be
in the best interest of the child, in particular, taking into account his or
her age or situation, his or her parents or legal guardians; |
III - che il suo caso sia giudicato
senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti
e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza
del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei
suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto
contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare
della sua età o della sua situazione; |
(iv) Not to be compelled to
give testimony or to confess guilt; to examine or have examined adverse
witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on
his or her behalf under conditions of equality; |
IV - di non essere
costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o
far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e
l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità; |
(v) If considered to have
infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in
consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and
impartial authority or judicial body according to law; |
V - qualora venga riconosciuto che ha
commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra
misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria
superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge; |
(vi) To have the free
assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the
language used; |
VI - di essere assistito gratuitamente
da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; |
(vii) To have his or her
privacy fully respected at all stages of the proceedings. |
VII - che la
sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura. |
3. States Parties shall seek to
promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions
specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as
having infringed the penal law, and, in particular: |
3. Gli Stati parti si
sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di
autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati,
accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar
modo: |
(a) The establishment of a
minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity
to infringe the penal law; |
a) di stabilire un’età
minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la
capacità di commettere reato; |
(b) Whenever appropriate and
desirable, measures for dealing with such children without resorting to
judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are
fully respected. |
b) di adottare
provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare
questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia
inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere
integralmente rispettate. |
4. A variety of dispositions,
such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation;
foster care; education and vocational training programmes and other
alternatives to institutional care shall be available to ensure that
children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and
proportionate both to their circumstances and the offence. |
4. Sarà prevista tutta una
gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure,
l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il
collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e
professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in
vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e
proporzionato sia alla loro situazione che al reato. |
Article 41 |
Articolo 41
|
Nothing in the present
Convention shall affect any provisions which are more conducive to the
realization of the rights of the child and which may be contained in:
|
Nessuna delle disposizioni
della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie
all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare: |
(a) The law of a State party;
or |
a) nella legislazione di
uno Stato parte; oppure |
(b) International law in force
for that State. |
b) nel diritto
internazionale in vigore per questo Stato. |
Part II
|
SECONDA PARTE |
Article 42 |
Articolo 42 |
States Parties undertake to
make the principles and provisions of the Convention widely known, by
appropriate and active means, to adults and children alike. |
Gli Stati parti si
impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della
presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai
fanciulli. |
Article
43 |
Articolo 43 |
1. For the purpose of examining
the progress made by States Parties in achieving the realization of the
obligations undertaken in the present Convention, there shall be established
a Committee on the Rights of the Child, which shall carry out the functions
hereinafter provided. |
1. Al fine di esaminare i
progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi
contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei
Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso. |
2. The Committee shall consist
of ten experts of high moral standing and recognized competence in the field
covered by this Convention. The members of the Committee shall be elected by
States Parties from among their nationals and shall serve in their personal
capacity, consideration being given to equitable geographical distribution,
as well as to the principal legal systems. |
2. Il Comitato si compone
di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza
riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri
sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo
personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in
considerazione dei principali ordinamenti giuridici. |
3. The members of the Committee
shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States
Parties. Each State Party may nominate one person from among its own
nationals. |
3. I membri del Comitato
sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli
Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi
cittadini. |
4. The initial election to the
Committee shall be held no later than six months after the date of the entry
into force of the present Convention and thereafter every second year. At
least four months before the date of each election, the Secretary-General of
the United Nations shall address a letter to States Parties inviting them to
submit their nominations within two months. The Secretary-General shall
subsequently prepare a list in alphabetical order of all persons thus
nominated, indicating States Parties which have nominated them and shall
submit it to the States Parties to the present Convention. |
4. La prima elezione avrà
luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni.
Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati
parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il
Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo
designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e
sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione. |
5. The elections shall be held
at meetings of States Parties convened by the Secretary-General at United
Nations Headquarters. At those meetings, for which two thirds of States
Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee
shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute
majority of the votes of the representatives of States Parties present and
voting. |
5. Le elezioni avranno
luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal
Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due
terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che
ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli
Stati parti presenti e votanti. |
6. The members of the Committee
shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for
re-election if renominated. The term of five of the members elected at the
first election shall expire at the end of two years; immediately after the
first election, the names of these five members shall be chosen by lot by
the Chairman of the meeting. |
6. I membri del Comitato
sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura
è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione
scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri
saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo
la prima elezione. |
7. If a member of the Committee
dies or resigns or declares that for any other cause he or she can no longer
perform the duties of the Committee, the State Party which nominated the
member shall appoint another expert from among its nationals to serve for
the remainder of the term, subject to the approval of the Committee.
|
7. In caso di decesso o di
dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo,
un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al
Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un
altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino
alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione
del Comitato. |
8. The Committee shall
establish its own rules of procedure. |
8. Il Comitato adotta il
suo regolamento interno. |
9. The Committee shall elect
its officers for a period of two years. |
9. Il Comitato elegge il
suo Ufficio per un periodo di due anni. |
10. The meetings of the
Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any
other convenient place as determined by the Committee. The Committee shall
normally meet annually. The duration of the meetings of the Committee shall
be determined and reviewed, if necessary, by a meeting of the States Parties
to the present Convention, subject to the approval of the General Assembly.
|
10. Le riunioni del
Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle
Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal
Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue
sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli
Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione
dell’Assemblea Generale. |
11. The Secretary-General of
the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the
effective performance of the functions of the Committee under the present
Convention. |
11. Il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il
personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con
efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione. |
12. With the approval of the
General Assembly, the members of the Committee established under the present
Convention shall receive emoluments from United Nations resources on such
terms and conditions as the Assembly may decide. |
12. I membri del Comitato
istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l’approvazione
dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le
modalità stabilite dall’Assemblea Generale. |
Article
44 |
Articolo 44 |
1. States Parties undertake to
submit to the Committee, through the Secretary-General of the United
Nations, reports on the measures they have adopted which give effect to the
rights recognized herein and on the progress made on the enjoyment of those
rights: |
1. Gli Stati parti si
impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi
avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: |
(a) Within two years of the
entry into force of the Convention for the State Party concerned;
|
a) entro due anni a
decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per
gli Stati parti interessati; |
(b) Thereafter every five
years. |
b) in seguito, ogni cinque
anni. |
2. Reports made under the
present article shall indicate factors and difficulties, if any, affecting
the degree of fulfilment of the obligations under the present Convention.
Reports shall also contain sufficient information to provide the Committee
with a comprehensive understanding of the implementation of the Convention
in the country concerned. |
2. I rapporti compilati in
applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e
le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi
previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere
informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata
dell’applicazione della Convenzione nel paese in esame. |
3. A State Party which has
submitted a comprehensive initial report to the Committee need not, in its
subsequent reports submitted in accordance with paragraph 1 (b) of the
present article, repeat basic information previously provided.
|
3. Gli Stati parti che
hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a
ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente | in conformità con
il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo | le informazioni di
base in precedenza fornite. |
4. The Committee may request
from States Parties further information relevant to the implementation of
the Convention. |
4. Il Comitato può chiedere
agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione
della Convenzione. |
5. The Committee shall submit
to the General Assembly, through the Economic and Social Council, every two
years, reports on its activities. |
5. Il Comitato sottopone
ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e
Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato. |
6. States Parties shall make
their reports widely available to the public in their own countries.
|
6. Gli Stati parti fanno in
modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi. |
Article
45 |
Articolo 45 |
In order to foster the
effective implementation of the Convention and to encourage international
co-operation in the field covered by the Convention: |
Al fine di promuovere
l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione
internazionale nel settore oggetto della Convenzione: |
(a) The specialized agencies,
the United Nations Children's Fund and other United Nations organs shall be
entitled to be represented at the consideration of the implementation of
such provisions of the present Convention as fall within the scope of their
mandate. The Committee may invite the specialized agencies, the United
Nations Children's Fund and other competent bodies as it may consider
appropriate to provide expert advice on the implementation of the Convention
in areas falling within the scope of their respective mandates. The
Committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's
Fund and other United Nations organs to submit reports on the implementation
of the Convention in areas falling within the scope of their activities;
|
a) le Istituzioni
specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi
delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame
dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che
rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le
Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e
ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri
specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei
loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi
delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione
in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività; |
(b) The Committee shall
transmit, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, the
United Nations Children's Fund and other competent bodies, any reports from
States Parties that contain a request, or indicate a need, for technical
advice or assistance, along with the Committee's observations and
suggestions, if any, on these requests or indications; |
b) il Comitato trasmette,
se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto
degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di
assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato
da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta
o indicazione; |
(c) The Committee may recommend
to the General Assembly to request the Secretary-General to undertake on its
behalf studies on specific issues relating to the rights of the child;
|
c) il Comitato può
raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di
procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti
ai diritti del fanciullo; |
(d) The Committee may make
suggestions and general recommendations based on information received
pursuant to articles 44 and 45 of the present Convention. Such suggestions
and general recommendations shall be transmitted to any State Party
concerned and reported to the General Assembly, together with comments, if
any, from States Parties. |
d) il Comitato può fare
suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute
in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi
suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte
interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a eventuali
osservazioni degli Stati parti. |
Part III
|
TERZA PARTE |
Article
46 |
Articolo 46 |
The present Convention shall be
open for signature by all States. |
La presente Convenzione è
aperta alla firma di tutti gli Stati. |
Article
47 |
Articolo 47 |
The present Convention is
subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations. |
La presente Convenzione è
soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. |
Article
48 |
Articolo 48 |
The present Convention shall
remain open for accession by any State. The instruments of accession shall
be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
|
La presente Convenzione
rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno
depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni
Unite. |
Article
49 |
Articolo 49 |
1. The present Convention shall
enter into force on the thirtieth day following the date of deposit with the
Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of
ratification or accession. |
1. La presente Convenzione
entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito
presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del
ventesimo strumento di ratifica o di adesione. |
2. For each State ratifying or
acceding to the Convention after the deposit of the twentieth instrument of
ratification or accession, the Convention shall enter into force on the
thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of
ratification or accession. |
2. Per ciascuno degli Stati
che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il
deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione
entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di
questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione. |
Article 50
|
Articolo 50 |
1. Any State Party may propose
an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations.
The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to
States Parties, with a request that they indicate whether they favour a
conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon
the proposals. In the event that, within four months from the date of such
communication, at least one third of the States Parties favour such a
conference, the Secretary-General shall convene the conference under the
auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of
States Parties present and voting at the conference shall be submitted to
the General Assembly for approval. |
1. Ogni Stato parte può
proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica
quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far
sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine
dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a
decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati
parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale
convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti
presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione
all’Assemblea Generale. |
2. An amendment adopted in
accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force
when it has been approved by the General Assembly of the United Nations and
accepted by a two-thirds majority of States Parties. |
2. Ogni emendamento
adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati
parti. |
3. When an amendment enters
into force, it shall be binding on those States Parties which have accepted
it, other States Parties still being bound by the provisions of the present
Convention and any earlier amendments which they have accepted.
|
3. Quando un emendamento
entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno
accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni
della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi
accettati. |
Article 51 |
Articolo 51 |
1. The Secretary-General of the
United Nations shall receive and circulate to all States the text of
reservations made by States at the time of ratification or accession.
|
1. Il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli
Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati
all’atto della ratifica o dell’adesione. |
2. A reservation incompatible
with the object and purpose of the present Convention shall not be
permitted. |
2. Non sono autorizzate
riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente
Convenzione. |
3. Reservations may be
withdrawn at any time by notification to that effect addressed to the
Secretary-General of the United Nations, who shall then inform all States.
Such notification shall take effect on the date on which it is received by
the Secretary-General |
3. Le riserve possono
essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso
al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi
tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal
Segretario Generale. |
Article
52 |
Articolo 52 |
A State Party may denounce the
present Convention by written notification to the Secretary-General of the
United Nations. Denunciation becomes effective one year after the date of
receipt of the notification by the Secretary-General. |
Ogni Stato parte può
denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata
al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia
avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario Generale. |
Article
53 |
Articolo 53 |
The Secretary-General of the
United Nations is designated as the depositary of the present Convention.
|
Il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della
presente Convenzione. |
Article
54 |
Articolo 54 |
The original of the present
Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations. |
L’originale della presente
Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e
spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. |